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L'IMPUGNAZIONE DEL TITOLO EDILIZIO ALTRUI

Avv. Simone Dall'Aglio • lug 22, 2021

L'interesse ad agire e l'evoluzione del concetto di “vicinitas”

Circa i presupposti processuali concernenti l'azione di annullamento del titolo abilitativo edilizio ottenuto da un terzo, in giurisprudenza nel tempo si è assistito ad un'evoluzione degli elementi comprovanti l'interesse a ricorrere.

In particolare, va preso in considerazione il profilo della legittimazione e dell'interesse all'impugnazione dei titoli edilizi da parte di terzi proprietari di immobili che siano in una relazione di “stabile collegamento” giuridico con l'area oggetto dell'intervento costruttivo (c.d. “vicinitas”).

Come noto, le condizioni generali per l'azione sono la legittimazione e l'interesse ad agire. La prima si identifica con la titolarità di una posizione sostanziale differenziata. Circa la seconda, applicando l'art. 100 c.p.c. al processo amministrativo, deve sussistere in capo a chi agisce un interesse a ricorrere, inteso non genericamente nei termini della idoneità dell’azione a realizzare il risultato perseguito, ma più specificamente come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di una utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale).

Per quanto riguarda l'impugnazione dei titoli edilizi rilasciati dalla P.A., un risalente orientamento riteneva che fosse di per sé sufficiente, al fine di configurare l’interesse al ricorso, il suddetto criterio della .vicinitas.

Secondo tale posizione giurisprudenziale, in presenza di siffatto requisito non sarebbe necessario accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione. Infatti la realizzazione di consistenti interventi che producano un’alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio sarebbe pregiudizievole in re ipsa, in quanto il nocumento è immediatamente conseguente all’inevitabile diminuzione della qualità panoramica, ambientale, paesaggistica; o anche solo alla possibile diminuzione di valore dell’immobile connesso con l’eccesso di offerta sul mercato; o anche l'eccessivo carico urbanistico a detrimento delle preesistenti dotazioni di zona.


In sintesi, in materia edilizia, la vicinitas sarebbe circostanza sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che dell'interesse a ricorrere, senza che sia necessario al ricorrente allegare e provare di subire uno specifico pregiudizio per effetto dell'attività edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo.


Secondo un diverso orientamento, la vicinitas può certamente ritenersi fondamento della legittimazione ad agire, purché sia accompagnata anche dalla presenza di una lesione concreta ed attuale della posizione soggettiva di chi impugna il provvedimento. In altri termini, lo stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento edilizio non è sufficiente a comprovare anche l’interesse a ricorrere che è invece derivante da un concreto pregiudizio per l’interessato. Infatti la vicinitas non rappresenta un dato decisivo per riconoscere l’interesse ad agire, nel senso che di per sé non è sufficiente, dovendosi dimostrare che l’intervento costruttivo contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo del ricorrente.

L’idea che la nozione di vicinitas - oltre a identificare una posizione qualificata idonea a rappresentare la legittimazione a impugnare il provvedimento urbanistico o edilizio – ricomprenda in sé anche l'interesse a ricorrere è stata, infatti, superata dall’indirizzo secondo cui, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, deve essere concretamente indagato e accertato anche l'interesse ad agire.

Questo indirizzo valorizza ragioni di coerenza con i principî generali sulle condizioni per l'azione nel processo amministrativo, nel cui novero rientrano distintamente, oltre alla legitimatio ad causam, il c.d. titolo (o legittimazione al ricorso) e l’interesse ad agire.

In definitiva, la sussistenza della mera vicinitas non può costituire elemento sufficiente a comprovare contestualmente la legittimazione e l'interesse al ricorso, occorrendo invece la positiva dimostrazione, in relazione alla configurazione dell’interesse ad agire, di un danno (certo o altamente probabile) che attingerebbe la posizione di colui il quale insorge giudizialmente.

Tale prova potrebbe riguardare, a titolo esemplificativo, la concorrenzialità commerciale (come nel caso in cui il controinteressato, attuatore dell'intervento, sia un'impresa che operi nello stesso settore del ricorrente stabilito in immobile limitrofo, ove quest'ultimo patisca un ingiusto svantaggio commerciale dalla realizzazione delle opere edilizie assentite da parte del concorrente).



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