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ASSEMBLEE CONDOMINIALI:

Avv. Alessandro Maranesi • lug 22, 2021

DALLE STANZE PARROCCHIALI …. ALLE STANZE DI ZOOM!

La diffusione della pandemia di Covid-19 “Sars-Cov-2”, unitamente alle misure emergenziali adottate dalle autorità, hanno profondamente inciso sulle nostre abitudini quotidiane, mutandole radicalmente.

Il quadro emergenziale e, in particolare, la necessità di evitare (il più possibile) i contatti tra persone – e, dunque, gli assembramenti – hanno “gioco-forza” costretto il nostro Paese a ricorrere, come mai prima, alla tecnologia.

Tecnologia che a lungo è stata osteggiata, probabilmente a causa di una forma mentis – tipicamente nostrana – di “diffidenza al progresso”.

Le rigide misure restrittive, alle quali ognuno di noi si è dovuto adattare, hanno imposto un cambio di passo senza precedenti in tema di comunicazione a distanza, costringendo, da un lato, i più scettici ad accettare nuove modalità di confronto e di lavoro e, dall’altro, evidenziando la non adeguatezza di molte aree di Italia ai sistemi digitali.

Indipendentemente dai tanti pro e contro sollevati attorno a tale modalità di collaborazione fra individui, resta innegabile che solo grazie alla “rete” si è potuto garantire il funzionamento di interi settori della società civile, che sarebbero stati assolutamente incapaci di sostenere una interruzione prolungata; primo, fra tutti, quello scolastico.

I distanziamenti imposti dalla pandemia, hanno, poi, costretto il Legislatore a prendere atto della incombente necessità di introdurre e regolamentare l’uso della tecnologia anche in diversi ambiti dell’ordinamento giuridico.

Tra questi merita un cenno la cd. “mini-riforma” dell’art. 66 disp. att. c.c. che ha ampliato, in via permanente, le modalità di svolgimento delle assemblee di condominio, in considerazione proprio delle mutate esigenze sociali e tecnologiche dei consociati.

Menzione dovuta, non tanto per l’importanza riservata alla materia, ma perché appare davvero difficile immaginare gli svariati luoghi, teatro di accesi scontri verbali (dalle fredde stanze parrocchiali ai più bui seminterrati condominiali), potessero finire per essere appiattiti in uno schermo da personal computer.

Le modifiche effettuate, concernenti il terzo e il sesto comma della citata disposizione, statuiscono infatti la possibilità di convocazione dell’assemblea condominiale in modalità di videoconferenza.

Se tale intervento legislativo, che apre la strada ad una “rivoluzione digitale” della materia condominiale, ha finito per prestare il fianco a problematiche sulla possibilità di indire assemblee cd. “miste” e sulle maggioranze richieste per la validità del consenso prestato dai condomini a questa forma di riunione digitale.

Per quanto concerne il primo profilo, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto all’art. 66, comma terzo, disp. att. c.c. la parte che si evidenziata in grassetto: “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.”.

Gli esperti del settore si sono subito interrogati circa l’ammissibilità (o meno) dello svolgimento delle assemblee, caratterizzate dalla presenza “fisica” di alcuni partecipanti con quella in videoconferenza dei restanti (come ammesso – ad esempio – nei procedimenti stragiudiziali di mediazione).

L’interpretazione letterale a cui diversi giuristi hanno aderito, ne escluderebbe la possibilità per via della presenza della congiunzione disgiuntiva “o”.

La natura di quest’ultima, infatti, esprime tipicamente una evidente contrapposizione, con la conseguente scelta alternativa di una riunione o totalmente in presenza o totalmente in videoconferenza, precludendo, dunque, la forma cd. “mista”, sulla scorta del brocardo latino “tertium non datur”.

Tuttavia, contestualizzando l’intervento del legislatore, è oltremodo legittimo addivenire all’opposta conclusione.

Il terzo comma della disposizione in esame è a, ben vedere, riferito unicamente al contenuto dell’avviso di convocazione dell’assemblea e non allo svolgimento della stessa.

È condivisibile, pertanto, l’assunto secondo il quale la ratio dell’intervento normativo non sia quella di escludere la possibilità dello svolgimento di un’assemblea in modalità cd. “mista”, bensì quella di precisare che, laddove l’assemblea si dovesse svolgere telematicamente, l’amministratore avrà l’onere di indicare specificatamente le modalità di intervento da remoto, al fine di consentire a tutti gli interessati una facile e immediata individuazione e accesso alla piattaforma scelta, garantendo quindi la piena collegialità dell’assemblea.

Maggiori criticità hanno, invece, interessato il “quorum” necessario per l’autorizzazione allo svolgimento dell’assemblea in modalità di videoconferenza.

Tanto è vero che il legislatore è intervenuto sull’argomento per ben due volte nel giro di pochissimi giorni.

In un primo momento, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 aveva subordinato il regolare svolgimento delle riunioni telematiche all’ottenimento del consenso unanime da parte dei condomini (circostanza notoriamente difficile, se non impossibile).

Salvo poi cambiare rotta a seguito delle forti critiche e perplessità sollevate, intervenendo in modo chirurgico e definitivo con la precisazione che “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.”).

Alla luce di quanto sopra, la nuova modalità di svolgimento delle assemblee potrà essere, dunque, autorizzata da un’apposita previsione regolamentare oppure attraverso il consenso dei singoli condomini, espresso di volta in volta.

In considerazione dell’(evidente) assenza di tale clausola nei regolamenti esistenti (in quanto certamente anteriori alla disposizione) è opinione dominante che la maggioranza dei condomini dovrà autorizzare la prima assemblea on-line, per poi introdurre in via regolamentare la facoltà all'amministratore di svolgere telematicamente le future riunioni.

Così facendo, il regolamento diverrebbe lo strumento cardine per la convocazione e la gestione dell'assemblea in modalità di videoconferenza, evitando il continuo e costante interpello dei condomini.

Ultimo aspetto da analizzare, visto il silenzio dell’articolo, è se la predetta maggioranza debba formarsi per teste o in base ai millesimi di proprietà.

Al fine di fornire un’adeguata risposta, occorre soffermarsi sulla terminologia dettato normativo, con particolare riferimento all’uso della parola “consenso”.

L’attenzione rivolta alla volontà manifestata da più persone ha condotto gli interpreti a ritenere che la maggioranza richiesta dall’art. 66 disp. att. c.c. sia esclusivamente quella numerica per teste, al fine di evitare (ad esempio) che l’opposizione di un singolo condomino, titolare di un considerevole numero di millesimi, possa costituire un ostacolo insormontabile.

E ciò sul presupposto che tale vocabolo vada ricondotto ad una conformità di voleri di un gruppo sociale.

In conclusione, nonostante le indubbie difficoltà figlie del periodo più buio dal secondo dopoguerra ad oggi, è possibile scorgere un “lato positivo” da attribuire alla pandemia, ovvero l’avere dato avvio a quel processo di transizione tecnologica che il nostro Paese ha, per lungo tempo, rimandato.

D’altronde è proprio nei periodi di più grande crisi che l’essere umano ha (quasi sempre) dato avvio alle più importanti rivoluzioni, essendo per natura portato verso il progresso, l’innovazione e, in generale, il futuro.


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