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LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Avv. Paola Perin • lug 22, 2021

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A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 179/2017, recante “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, si è finalmente colmata una lacuna importante del nostro ordinamento: per troppi anni la lotta alla corruzione e degli illeciti più in generale, perpetrati all’interno di enti pubblici o privati, è stata gravemente indebolita, dall’assenza di qualsivoglia tutela del dipendente testimone di irregolarità in seno all’organizzazione presso cui presta attività lavorativa.

Per quale motivo un lavoratore avrebbe dovuto denunciare illeciti e a chi, con il rischio di subire ritorsioni sul lavoro, anche formali: trasferimenti, demansionamenti, mobbing, financo licenziamenti?

A decorrere dagli anni 2000, con l’accelerazione dei processi di globalizzazione degli scambi commerciali tra Stati e delle tecnologie, nonché il peso crescente dell’Unione Europea e degli obiettivi anche di armonizzazione sistemica di alcune discipline, iniziarono ad essere introdotte nell’ordinamento italiano, normative volte a disciplinare la dimensione interna delle amministrazioni pubbliche e successivamente anche degli enti privati, al fine di prevenire a monte comportamenti illeciti ed irregolari attraverso l’adozione di codici condotta adeguate e disciplinari interni di comportamento.

Così il d.lgs. 165/2001 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che istituiva l’adozione di codici di condotta comprensivi di un sistema sanzionatorio disciplinare interno e un sistema di segnalazioni.

Con l’introduzione quasi parallela del d. lgs. 231/2001 -  che sanciva la responsabilità amministrativa da reato anche nel settore privato, incluse organizzazioni private a partecipazione pubblica che svolgono attività, viene disciplinata l’esigenza di provvedere ad una organizzazione interna dell’azienda che permetta di definire l’ambito delle condotte corrette, legali, etiche, e distinguere tali condotte, da quelle illecite e non conformi alle prescrizioni normative e che permetta altresì di sanzionare tali comportamenti, così da sancire il non coinvolgimento della struttura organizzativa intera o del dipartimento interessato.

Tuttavia, bisognerà attendere altri 16 anni per adottare una normativa a tutela del segnalatore /testimone di reati o irregolarità, il whistleblower.

Qualche evoluzione la troviamo tra il 2009 e il 2012 attraverso leggi e decreti anche in ottemperanza a Convenzioni internazionali, quali  la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro  la  corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 ratificata in Italia nel 2009 e la Convenzione penale sulla corruzione, siglata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata in Italia ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110, assistendo alla costituzione o riorganizzazione di organismi indipendenti quali l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché all’identificazione di funzioni con requisiti di autonomia ed indipendenza, all’interno degli enti, quali il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Inoltre, anche la normativa relativa alla responsabilità amministrativa da reato degli enti privati, veniva integrata di anno in anno, sia con l’introduzione di nuovi reati presupposto, sia con orientamenti e Linee Guida di Confindustria, per la redazione modelli organizzativi adeguati a una governance aziendale efficiente. Per quanto riguarda i soggetti destinatari di segnalazioni nel privato troviamo le funzioni dell’Internal Audit e dell’Organismo di Vigilanza, funzioni però a nomina sostanzialmente facoltativa.

Nonostante i passi avanti per contrastare irregolarità e illeciti perpetrati all’interno di enti pubblici o privati, la tutela dei coraggiosi segnalanti ha continuato a transitare per le aule dei tribunali civili e amministrativi, ovvero si risolveva con accordi transattivi, fino all’entrata in vigore della legge n. 179/2017, che ha introdotto l’art. 54 bis (tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) nel d.lgs. 165/2001 e per la tutela del dipendente o del collaboratore privato, i commi 2bis, 2ter e 2quater all’art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Vediamo quindi cosa dispone in sintesi questa normativa così importante e che si auspica possa avere gli effetti sperati, ossia il cambio di prospettiva culturale all’interno di enti, organizzazioni e aziende: il danno all’ente o alla collettività, lo crea il dipendente o il manager che commette un illecito, quand’anche a vantaggio apparente dell’ente stesso, e non il dipendente che decide di denunciare l’evento contrario alla norma (o apparentemente tale, ferme le verifiche che dovranno essere effettuate!).


Tutela del dipendente pubblico:

  • Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione;
  • Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro;
  • L’ente è soggetto a sanzioni pecuniarie se gli atti ritorsivi a danno del segnalante sono confermati;
  • nell’ambito disciplinare interno, se la contestazione dell’addebito è fondata su elementi ulteriori e distinti rispetto alla segnalazione, l’identità del segnalante non può essere rivelata; laddove invece la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare, solo se il segnalante presta il consenso a rivelarsi;
  • Nell'ambito di procedimenti giudiziari quali quello penale o avanti la Corte di Conti, l’identità del segnalante, sarà nel primo caso coperta da segreto secondo le prescrizioni del codice di procedura penale, nell’altro non potrà essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
  • L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle  procedure  per  la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Di seguito il link delle Linee Guida emesse: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=24ae67df0a77804218f2f9d137ca4406


 

Tutela del dipendente privato:

  • divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo;
  • Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
  • È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
  • L’organizzazione prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Ciò ferma restando la possibilità per il segnalante di reagire avanti ai Tribunali di competenza;
  • Devono essere istituiti uno o più canali che consentano ai segnalanti di tutelare la loro identità, garantendo la loro riservatezza. Le previsioni in relazione ai canali di segnalazione per i dipendenti pubblici e relative tutele, valgono anche nel privato. Sul tema, si sono espressi sia i garanti europei sia quello italiano, formulando in data 4 dicembre 2019 un parere sulla base dello schema delle Linee Guida citate in ambito pubblico, suggerendo una serie di interventi volti a rafforzare la tutela della riservatezza del segnalante in ambito pubblico, a valere anche in ambito privato, questo il link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9215763.

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