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La Corte di Cassazione conferma l'excursus logico-giuridico dell'Avv. Antongiulio Colonna in un articolo pubblicato su questo sito

Silvia Gussetti • nov 08, 2021

Ancora su preavviso e indennità sostitutiva nel recesso da un rapporto di lavoro

Con soddisfazione segnalo la recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 27934 del 13/10/2021, in cui trova conferma il lucido ragionamento dell’Avv. Antongiulio Colonna nell’articolo “Preavviso ed indennità sostitutiva nel recesso di un rapporto di lavoro”, pubblicato su questo sito web.


Il Collega Colonna, in contrasto con l’inveterata prassi di ritenere il datore di lavoro sempre e comunque tenuto a corrispondere al lavoratore l’equivalente monetario del periodo di preavviso, anche in ipotesi di una sua rinuncia al preavviso, facendo leva sui principi civilistici e sulla natura e funzione del periodo di preavviso, rilevava come la rinunzia da parte del datore di lavoro al preavviso non obbligasse lo stesso alla corresponsione dell’indennità sostitutiva, in assenza di una specifica clausola del contratto individuale o collettivo di lavoro.


Gli argomenti sviluppati dall’Avv. Colonna, che allora trovavano sostegno in un isolato precedente del Tribunale di Padova, trovano oggi conferma nella pronuncia sopra menzionata della Suprema Corte, con cui è stato precisato come il datore di lavoro non recedente, che abbia rinunziato al preavviso, nulla deve al lavoratore, il quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso. Ritiene la Corte, infatti, che alcun interesse giuridicamente qualificato sia configurabile in favore della parte recedente, dal momento che la libera rinunziabilità del preavviso esclude che ad essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti delle obbligazioni indicate nell'Art.1173 c.c.

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